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> LAVORO E PREVIDENZAMinistero del lavoro e delle politiche sociali. Risposta a interpello 12 aprile 2005 - Art. 9, D.lgs n. 124/2004 - Proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.16/05/2005 - 10/05/2005
Come noto, l`art.86, comma 1, D.lgs n. 276/2003, collega la prorogabilita`(comunque non oltre il 24 ottobre 2005), dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa gia` in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra (24 ottobre 2003), a specifici ``accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu` rappresentativi sul piano nazionale``.
La prorogabilita` in parola dei precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e` collegata a specifici accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale, conclusi eventualmente da rappresentanze costituite appositamente.
Cio` non consente, secondo la risposta a interpello fornita dal Ministero del lavoro, di riconoscere efficacia, ai fini della proroga, all`accordo concluso a livello di contrattazione nazionale.
Il D.lgs n. 251/2004 - correttivo del D.lgs n. 276/2003 - non ha tuttavia riaperto il termine finale del 24 ottobre 2004, ma ha semplicemente offerto alla contrattazione aziendale la possibilita` di prolungare lo stesso di un altro anno, e cioe` entro il 24 ottobre 2005.
L`accordo di transizione puo` inoltre prevedere o la riconduzione della collaborazione ad un progetto oppure l`instaurazione con il collaboratore di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
In quest`ultima ipotesi, qualora il nuovo contratto subordinato permetta di fruire di sgravi contributivi (ad es. apprendistato), gli stessi potranno decorrere solo dal momento di instaurazione del nuovo rapporto, in presenza delle condizioni richieste, e non agire retroattivamente, non trattandosi di una conversione in senso tecnico.
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