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Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Art. 9, D.lgs. n. 124/2004 - Risposta ad interpello avanzata dall`Ordine dei consulenti del lavoro di Varese -

16/05/2005 - 03/05/2005 Con l`allegata risposta a interpello dello scorso 12 aprile, il Ministero del lavoro fa chiarezza su un aspetto relativo a una delle discipline oggetto di maggiore interesse pratico da parte degli operatori, vale a dire quella relativa all`organizzazione dell`orario di lavoro. In particolare, la risposta all`interpello qui in commento fornisce la definizione circa cosa debba intendersi, alla stregua dell`ordinamento, per lavoratore notturno. Si puntualizza, in special modo, l`esistenza di criteri alternativi circa una corretta individuazione e qualificazione di tale prestatore, l`uno di carattere legale, l`altro di natura contrattuale. L`effetto ultimo del riconoscimento o meno della qualita` di ``notturno`` in capo al lavoratore si sostanzia nella applicazione o meno della disciplina stabilita dagli art. 10 e seguenti, D.lgs. n.66/2003, modificato dal D. lgs. n. 213/2004. Assume pertanto peculiare rilevanza il quesito proposto dall`Ordine dei consulenti del lavoro di Varese, che sottoponeva all`attenzione ministeriale la situazione del dipendente di una azienda che applica il c.c.n.l. del terziario, il quale presti attivita` notturna solo in alcune giornate e, comunque, in numero inferiore alle ottanta indicate dalla legge citata. Caratteri distintivi del lavoratore notturno La premessa da cui parte la Direzione generale per l`attivita` ispettiva risulta costituita da una necessaria ricognizione della disciplina legale. Quest`ultima provvede puntualmente a definire il concetto - necessariamente presupposto - di periodo notturno, da intendersi quale tempo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l`intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In relazione a tale definizione, la legge in parola stabilisce, di conseguenza, che vada considerato notturno chi durante tale periodo lavori ordinariamente per almeno tre ore quotidiane; oppure, durante il predetto periodo, vi svolga una parte del proprio orario secondo le norme definite dai contratti collettivi e - solo in subordine rispetto alla riconducibilita` a una delle predette previsioni - chi presta tale attivita` notturna per un minimo di ottanta giornate lavorative all`anno. Data la premessa, la risposta del 12 aprile scorso, n. 388, osserva come non ogni lavoratore che abbia prestato attivita` durante la notte sia da ritenere per cio` solo notturno, e di riflesso vincolato alla disciplina di legge, bensi` che debba potersi inserire tale attivita` in una delle fattispecie indicate dall`art. 1, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 66/2003. Vale a dire, principalmente, che si tratti di una normale attivita` condotta nel periodo notturno o che sia notturna in forza di una definizione della medesima alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva. Nello stesso senso, del resto, soccorre anche la circolare 3 marzo 2005, n. 8 dello stesso Ministero del lavoro, la quale rimanda alle chiare precisazioni dei criteri normativi e contrattuali. Per cui, la risposta qui in commento non puo` che osservare come, nel caso di specie, in difetto di una previsione contrattuale in materia, per il suddetto lavoratore del terziario non trovi applicazione tutta la rigorosa disciplina legale in materia di limiti di orario. Tale lavoratore ben potra` quindi essere impiegato oltre il limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero, quand`anche notturno. Peraltro, va sottolineato come la contrattazione collettiva di riferimento da verificare onde dare soluzione alle singole fattispecie, non appare costituita solo da quella a livello nazionale, bensi` da qualsiasi altra risulti applicata all`unita` produttiva in cui opera il lavoratore. In tal senso, la contrattazione collettiva aziendale del settore terziario puo` validamente derogare al limite di legge delle otto ore giornaliere, fatta salva la necessaria previsione di riposi compensativi e altre valide e appropriate protezioni. Il diritto di interpello A margine della prima risposta a interpello, pare opportuno fare alcune brevi considerazioni. Innanzitutto, va ribadito che la legittimazione attiva alla proposizione di interpelli spetta unicamente, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali e agli enti pubblici. Non quindi ai singoli, i quali possano tuttavia interrogare le sedi periferiche del Ministero del lavoro sulle questioni cui ha competenza. Deve, poi, trattarsi, come nel caso di specie, di questioni di ordine generale, da intendersi tali, piuttosto che per l`interesse diffuso su tutto il territorio nazionale della materia trattata, per la non specificita` della problematica sollevata e, di conseguenza, per la possibilita` di poterne trarre una risoluzione sistematica. In tale senso va precisato come l`odierno diritto di interpello non spoglia le sedi periferiche della competenza a fornire soluzioni a quesiti su materia limitate, quanto all`interesse al territorio su cui insistono, o su cui gia` si e` pronunciato lo stesso Ministero del lavoro con circolare o risposta a interpello. Al riguardo, si sono espresse sull`interpello, le circolari n. 24 e n. 49 del 2004, del Ministero del lavoro. Le predette sedi territoriali, del resto, rappresentano la via attraverso cui deve essere attivata la procedura dell`interpello, dovendo i quesiti essere inviati alle medesime per via telematica. Solo l`interrogazione proposta che - valutata la generalita` della problematica e la sua novita`, non debba essere trattenuta per competenza dalle medesime sedi, verra` inviata alla Direzione Generale per l`attivita` ispettiva, accompagnata da una relazione illustrativa sul punto sollevato.