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> LAVORO E PREVIDENZACircolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 8 marzo 2005-03-29 D.P. 18 Ottobre 2004, n. 334 concernete Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R 31 agosto 199 n.16/05/2005 - 04/04/2005
Con la circolare n. 9 dell`8 marzo 2005, il Ministero del lavoro fornisce ulteriori indicazioni (cfr.news del 22/03/2005) in merito all`applicabilita` del nuovo Regolamento in materia di immigrazione.
Con tale circolare il Ministero precisa che l`attivita` di cui ai D.P.C.M del 17 dicembre 2004, programmazione dei flussi 2005 per lavoratori extracomunitari e non, sara` svolta secondo la regolamentazione vigente al momento della loro emanazione ed operativita` ovvero secondo la normativa di cui al D.P.R n. 394/1999 nel suo testo originario.
La disciplina risultante dalle modifiche apportate con il D.P.R n. 334 del 2004, nuovo regolamento entrato in vigore dal 25 febbraio 2005, opera invece per il momento, con limitato riguardo ai casi particolari di ingresso al di fuori dei flussi di cui all`art. 27 del testo unico, nonche` nelle ipotesi di sottoscrizione di contratto di soggiorno per lavoro di un cittadino extracomunitario gia` in possesso di permesso di soggiorno per lavoro e nei casi di rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura.
Domande presentate ai sensi dell`art 27 del testo unico sull`immigrazione per il primo rilascio dell`autorizzazione/nullaosta al lavoro
Il Ministero del lavoro nell`ambito delle domande finalizzate al primo rilascio dell`autorizzazione, opera un distinguo tra quelle che sono state presentate prima del 25 febbraio 2005 e quelle che sono state presentate successivamente a tale data.
Nel primo caso le domande saranno trattate e definite secondo le disposizioni contenute nella disciplina in vigore all`atto della presentazione e, le Direzioni provinciali del lavoro cureranno l`istruttoria e il rilascio della relativa autorizzazione. Nel secondo caso invece, in attesa della costituzione dello Sportello Unico, le domande saranno presentate alla Prefettura UTG, secondo le modalita` fissate dal nuovo regolamento ovvero per il tramite di appositi moduli, allegati alla circolare ministeriale, distinti tra quelli ad uso di cittadini extracomunitari e quelli ad uso dei cittadini neocomunitari.
Modificazioni della regolamentazione attuativa dell`art. 27, comma 1, del TU: effetti sulle situazioni costituite ai sensi della previgente disciplina e tuttora in atto
Con l`art. 40 del nuovo regolamento si conferma la possibilita` di prorogare la durata iniziale dell`autorizzazione/nullaosta al lavoro e salvo alcune eccezioni, la possibilita` del rinnovo del nullaosta al lavoro e del permesso di soggiorno in costanza dello stesso rapporto di lavoro.
Poiche` il regolamento, riguardo alle condizioni di concedibilita` della proroga, stabilisce criteri conformi alle indicazioni fornite dal Ministero durante la vigenza della normativa precedente, lo stesso dicastero ritiene che la concedibilita` della proroga da parte della DPL, trova applicazione per quelle domande di proroga ancora da definire anche se presentate in data antecedente al 25 febbraio 2005.
Le domande dirette ad ottenere la proroga o il rinnovo dell`autorizzazione a decorrere dal 25 febbraio, devono essere presentate alla Prefettura UTG per il tramite delle Direzioni Provinciali del lavoro.
Le domande di proroga rilasciate ai sensi della regolamentazione di attuazione dell`art. 27 lettera f) del TU saranno invece ammissibili solo se presentate prima del 25 febbraio.
Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell`art. 27, comma 1, lettera f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini comunitari.
In attesa di diramare ulteriori circolari volte ad illustrare le modifiche riguardanti l`art. 40 del nuovo regolamento, il Ministero del lavoro ritiene necessario anticipare quelle relative all`art. 27 lettera f) del testo unico, ovvero stranieri che per finalita` formative, devono svolgere attivita` di tirocinio e/o di addestramento pratico. Il nuovo regolamento prescrive la necessita` del nullaosta al lavoro per gli stranieri che devono svolgere un`attivita` di addestramento pratico sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall`organizzazione dalla quale dipendono. Non e` invece richiesto per gli stranieri che devono svolgere attivita` di tirocinio formativo in quanto vale il visto per motivi di studio e formazione. Prima di rendere operativa la suddetta condizione, occorre definire i criteri e le misure atte ad estendere l`applicazione dell`istituto del tirocinio formativo di cui al DM 25/3/1998 n.142 ai lavoratori extracomunitari.
Relativamente ai cittadini neocomunitari, la nuova regolamentazione di cui all`art 40, comma 9, riconduce l`attivita` di tirocinio formativo nell`ambito della disciplina attutiva dell`art.18 della legge n. 196/1997 che esclude che l`attuazione del tirocinio formativo integri la costituzione di un rapporto di lavoro.
Il regime transitorio vigente nei confronti dei cittadini neocomunitari, non preclude nei loro confronti l`applicazione, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione, del tirocinio formativo di cui all`art. 18 della legge 196. Pertanto a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi sara` realizzabile anche da parte dei cittadini neocomunitari senza preventivo nullaosta al lavoro.
Necessita` della conclusione del contratto di soggiorno per lavoro per l`instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e rinnovo da parte della Questura, del permesso di soggiorno.
Il nuovo regolamento all`art. 36 bis dispone che per l`instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro e l`art. 13, comma 2 bis stabilisce che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e` subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.
Nel caso di contratto di soggiorno per lavoro ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro questo deve concludersi presso lo Sportello Unico con sottoscrizione a cura del lavoratore extracomunitario del testo contrattuale gia` precedentemente firmato dal datore di lavoro. Con la presente circolare sono fissate diverse modalita` di conclusione di contratto di soggiorno per lavoro. Nel caso un cui il lavoratore sia provvisto di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi famigliari, tutti in corso di validita`, il contratto di soggiorno per lavoro viene concluso direttamente e autonomamente dalle parti al di fuori dello Sportello Unico, per il tramite di apposito modulo allegato (23) alla circolare ministeriale.
Gli uffici del Ministero hanno inoltre provvisoriamente predisposto un ulteriore e diverso modulo allegato (24) per i contratti di soggiorno per lavoro, da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro gia` regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario, provvisto di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validita`. Si ricorda che il datore di lavoro che inviera` i moduli compilati e sottoscritti, ha l`obbligo di comunicare entro cinque giorni, l`inizio del rapporto di lavoro. Nell`attuale fase transitoria in attesa dell`operativita` dello Sportello Unico la comunicazione deve essere invita alla Prefettura UTG con raccomandata AR. Il datore di lavoro e` tenuto inoltre a consegnare copia del contratto di soggiorno e della rispettiva comunicazione con copia della ricevuta di spedizione al lavoratore straniero.
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