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Ministero del lavoro e delle politiche sociali - risposta a interpello 12 aprile 2005, prot. n. 390 - Art. 9, D.lgs n. 124/2004.

16/05/2005 - 10/05/2005 Con la nota allegata il Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello ex art. 9, D.lgs n. 124/2004, in materia di apprendistato, requisiti di eta` e territori agevolati. Nell`ambito del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 49, D.lgs n. 276/2003), i nuovi limiti di eta` da 18 a 29 anni sono applicabili solo in presenza di apposita regolamentazione da parte di c.c.n.l. e solo se la Regione ha approvato la delibera prevista dalla norma sulla erogazione della formazione. In attesa della completa definizione dei predetti strumenti si deve applicare la disciplina ex lege n. 25/55 e art. 16, legge n. 196/97; la quale ultima prevede tra i limiti di eta` massima per l`instaurazione di un rapporto di apprendistato (24 anni; 26 anni per portatori di handicap; 29 anni nel settore artigiano), quello di 26 anni in caso di assunzione nelle aree ricomprese negli obiettivi 1 e 2, regolamento CEE 1260/1999. Il Ministero del lavoro sostiene che, fermo restando tutti i predetti limiti, sono da escludere dal beneficio dell`elevazione a 26 anni quelle aree cosiddette a ``sostegno transitorio`` di cui all`art. 6 del regolamento CEE citato, in quanto non ricompresa nei suddetti obiettivi relativi a regioni con ritardo nello sviluppo, nonche` ad aree con difficolta` strutturali.