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> MERCATO E IMPRESAImmobili: presto operativa la disciplina delle Siiq01/05/2007 - Firmato dal viceministro dell`Economia il decreto attuativo della Finanziaria
Societa` immobiliari, agevolazioni in vista
Il viceministro dell`Economia, Vincenzo Visco, ha firmato il decreto che disciplina le societa` di investimento immobiliari quotate (Siiq) e il provvedimento - come annunciato ieri dall`agenzia di stampa Radiocor - e` ora al vaglio del Consiglio di Stato. Ci sono quindi probabilita` che la disciplina possa diventare operativa dal periodo d`imposta successivo a quello in corso al 30 giugno come previsto dal comma 119 dell`unico articolo della Finanziaria 2007 (legge 296/06).
Il regime speciale delle Siiq sara` applicabile alle societa` per azioni:
- residenti nel territorio dello Stato;
- che svolgono in via prevalente l`attivita` di locazione immobiliare (l`attivita` si considera prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta` o di altro diritto reale a essa destinati rappresentano almeno l`80% dell`attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l`80% dei componenti positivi del conto economico);
- i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani;
- nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente piu` del 51% dei diritti di voto nell`assemblea ordinaria e piu` del 51% dei diritti di partecipazione agli utili;
- nelle quali almeno il 35% delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente piu` dell`1% dei diritti di voto nell`assemblea ordinaria e piu` dell`1% dei diritti di partecipazione agli utili.
L`opzione per il regime speciale comporta l`obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l`85% dell`utile netto derivante dall`attivita` di locazione immobiliare e dal possesso in altre Siiq o immobiliari da esse possedute almeno al 95%; se l`utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione e` di importo inferiore a quello derivante dall`attivita` di locazione immobiliare e dal possesso di queste partecipazioni, la percentuale si applica su questo minore importo.
Il regime speciale puo` essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa` per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch`esse attivita` di locazione immobiliare in via prevalente, e in cui una Siiq, anche congiuntamente ad altre Siiq, possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell`assemblea ordinaria e il 95°/o dei diritti di partecipazione agli utili.
Queste le caratteristiche del regime speciale:
1) reddito d`impresa derivante dall`attivita` di locazione immobiliare e` esente da Ires e Irap; il reddito esente comprende i dividendi percepiti, provenienti dalle societa` immobiliari controllate al 95% formati con utili derivanti dall`attivita` di locazione immobiliare svolta da tali societa`;
2) la parte di utile civilistico corrispondente al reddito d`impresa derivante dall`attivita` di locazione immobiliare e` assoggettata a imposizione in capo ai partecipanti con ritenuta del 20% (ridotta al 15% per la parte di utili riferibile a contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati in base all`articolo 2, comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431). La ritenuta e` applicata a titolo d`acconto nei confronti degli esercenti imprese, e a titolo d`imposta in tutti gli altri casi.
E` previsto un regime agevolato sia in fase di trasformazione di un`immobiliare ordinaria in Siiq, sia in caso di apporto di immobili alla Siiq.
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