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> MERCATO E IMPRESAAnatocismo bancario: Sentenza n. 21095/04 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite16/05/2005 - 23/12/2004 61
La sentenza in oggetto conferma il filone giurisprudenziale avviatosi nel 1999 in tema di anatocismo bancario, sancendo l`illegittimita` del comportamento delle banche relativamente alla capitalizzazione in conto corrente degli interessi passivi con periodicita` trimestrale.
Fino al 1999, l`articolo 1283 c.c. che regola l`anatocismo, secondo cui ``in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza.....``, era stato interpretato nel senso di attribuire una valenza negoziale agli usi contrari.
Nel 1999 la Cassazione con le sentenze n. 2374 e n. 3096 ha invece sancito che gli usi cui fa riferimento l`articolo 1283 sono esclusivamente quelli normativi, consistenti cioe` nella ripetizione generale e uniforme di un comportamento accompagnato dalla convinzione che sia giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a una norma.
Le sentenze hanno dichiarato, quindi, nulle le clausole bancarie anatocistiche in quanto la stipulazione rispondeva ad un uso meramente negoziale, dipendente cioe` dalla volonta` della banca.
La sentenza n. 21095 emessa dalle Sezioni Unite di Cassazione ha confermato questo orientamento. Infatti, le pattuizioni anatocistiche venivano percepite dai clienti come clausole non negoziate e non negoziabili, perche` gia` predisposte dagli istituti di credito e, quindi, sottoscritte dalla parte che aveva necessita` di usufruire del credito bancario in quanto non aveva altra alternativa.
La sentenza n. 21095 ribadisce, inoltre, la valenza retroattiva dell`accertamento di nullita` delle clausole anatocistiche.
Di tale valenza, si legge nella sentenza, si era reso conto il legislatore che con l`art. 25, co. 3 del Decreto Legislativo n. 342/99 aveva previsto la validita` ed efficacia delle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Norma in seguito dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000.
Al momento la contabilizzazione degli interessi e` regolata dall` art. 120, co. 2 del Testo Unico bancario (``Decorrenza delle valute e modalita` di calcolo degli interessi``), come modificato dal decreto legislativo n. 342/1999, art. 25, co. 2, che affida al CICR il compito di stabilire i criteri e le modalita` per la produzione di interessi sugli interessi relativi alle operazioni bancarie, assicurando, pero`, nelle operazioni in conto corrente ``la stessa periodicita` nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori``. Tale disposizione ha trovato attuazione con la delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22 aprile 2000) che fissa la pari periodicita` degli interessi a partire dal 1° luglio 2000 e conferma, inoltre, l`applicabilita` dell`anatocismo solo alle condizioni stabilite dall`art.1283 c.c..
Le azioni volte alla ripetizione dell`indebito sono soggette alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla chiusura del rapporto (art. 2946 c.c.).
Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che da` luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralita` di atti esecutivi, sicche` e` solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.
Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, si possono distinguere tre diverse tipologie di correntisti:
· i correntisti che hanno interrotto il rapporto contrattuale con l`istituto di credito prima di novembre 1994, non possono avanzare alcuna pretesa di rimborso, essendo decorso il termine decennale di prescrizione del relativo diritto;
· i correntisti che, invece, hanno chiuso il rapporto contrattuale dopo tale data possono produrre l`opportuna documentazione attraverso la quale interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione, chiedendo alla banca di procedere al ricalcolo su base annuale degli interessi passivi e restituire le somme pagate a titolo di interesse anatocistico;
· i titolari di un conto corrente ancora in corso possono agire per ottenere il ricalcolo degli interessi in ogni caso, non essendo iniziato il decorso del termine di prescrizione.
Rispondendo alle richieste delle Associazioni, d’intesa con Confindustria, in merito al comportamento da tenere nei confronti delle banche e in merito ad eventuali azioni da intraprendere, si ritiene necessaria un`attenta valutazione dell`opportunita` di avviare azioni dirette al conseguimento del rimborso, tenendo conto sia dei costi di tali azioni sia dei rapporti intercorrenti tra banca e impresa.
Per consentire alle Associazioni di soddisfare eventuali richieste di supporto da parte delle imprese si allega un fac simile di lettera che le imprese, apportando modifiche, integrazioni e specificazioni per adattarla al singolo caso, possono utilizzare per avviare la procedura di restituzione e, comunque, interrompere eventualmente i termini della prescrizione.
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