Aree TematicheEDILIZIA PRIVATALAVORI PUBBLICI URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE MERCATO E IMPRESA LAVORO E PREVIDENZA TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZA FISCALITA' ATTUALITA' COSTRUIRE NEL MONDO ALTRO |
> TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZASicurezza sul lavoro. Requisiti professionali per addetti e responsabili dei servizi di Prevenzione e protezione. D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 19516/05/2005 - 31/07/2003 58
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 e` pubblicato il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 ``Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l`individuazione delle capacita` e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell`articolo 21 della legge 1^ marzo 2002, n.39``.
Nell`allegare il testo del provvedimento se ne fornisce un primo commento.
Premessa
Come e` noto l`Italia e` stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per non aver definito i requisiti che devono possedere gli addetti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Con la legge 39/2002 e` stata conferita delega al Governo per l`emanazione di un decreto legislativo che, integrando l`art. 8 del D.Lgs n. 626/94 e s.m.i., sanasse la situazione di inottemperanza.
In attuazione della delega, il Consiglio dei Ministri, nel febbraio scorso, approvo` in prima lettura uno schema di provvedimento giudicato dalle Associazioni di categoria dei datori di lavoro molto confuso e pesante nei contenuti, specie per cio` che concerne il mancato riconoscimento delle competenze acquisite da coloro che gia` svolgevano le funzioni di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Le azioni condotte per correggere lo schema iniziale del provvedimento hanno consentito di ridimensionare gran parte delle perplessita` iniziali.
Requisiti richiesti
Il provvedimento in esame non riguarda i requisiti di cui devono essere in possesso gli addetti alla prevenzione incendi, all`emergenza e al pronto soccorso per i quali rimangono in vigore le norme vigenti che, sostanzialmente, richiedono specifica formazione di tali soggetti.
Restano salve le disposizioni dell`art.10 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. che consentono al datore di lavoro delle imprese fino a 30 addetti di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, anche se non in possesso dei requisiti fissati dal provvedimento in esame.
Per gli addetti del servizio di protezione e` richiesto:
- un requisito culturale e cioe` il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (anche se non di indirizzo tecnico);
- la frequenza ad un corso di formazione, di cui la Conferenza Stato-Regioni individuera` le caratteristiche, e che potra` essere organizzato, fra l`altro, dalle Associazioni dei datori di lavoro e dagli Organismi paritetici
- la frequenza ad un corso di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale
Per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e` richiesto, oltre quanto indicato per gli addetti, la frequenza ad un ulteriore corso riguardante aspetti di ergonomia, organizzazione, tecniche di comunicazione, relazioni sindacali, etc.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
La norma transitoria riguarda due categorie di soggetti:
a) coloro che dimostrano, alla data di entrata in vigore del decreto, di svolgere da almeno sei mesi attivita` di addetto o responsabile del servizio: tali soggetti sono esentati dall`obbligo di possedere il titolo di studio e hanno tempo un anno per acquisire l`attestato di frequenza al corso di formazione;
b) coloro che, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, siano designati (o stati designati) a svolgere l`attivita` di addetto o responsabile del servizio dopo l`entrata in vigore del decreto (o nei sei mesi precedenti a tale data) e prima dell`istituzione dei corsi di formazione di cui si e` fatto cenno: fino all`istituzione dei corsi e` sufficiente che tali soggetti abbiano frequentato un corso i cui contenuti corrispondono a quelli di cui all`art.3 del D.M. 16.01.97 (corsi per la formazione dei datori di lavoro della durata minima di 16 ore).
Per cio` che concerne la clausola di cedevolezza che consentirebbe alle Regioni di normare in materia, risulta improbabile che le Regioni stesse si avvalgano, anche in futuro, di tale facolta`.
|