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Norme sul risparmio energetico: primi chiarimenti del Ministero

17/06/2006 - Con la circolare n. 8895 del 23/5/2006 il Ministero ha ritenuto opportuno chiarire e precisare le modalita` applicative di alcune disposizioni del decreto di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia. La circolare si propone di aiutare gli operatori ed i soggetti interessati ad interpretare la norma emanata ai fini di un` applicazione uniforme. In essa vengono infatti sottolineati alcuni aspetti, che hanno portato a difformita` di interpretazione, tra i quali le disposizioni previste nel regime transitorio e la certificazione energetica. Nell`ambito del regime transitorio (Allegato I del d. lgs. 192/2005) per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede, per gli edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2, demolizione e ricostruzione, in manutenzione straordinaria, di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 ed ampliamento (tale che risulti volumetricamente superiore al 20% dell`edificio esistente), la possibilita` di adottare due modalita` di verifica alternative basate sul calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria e quello del calcolo della trasmittanza termica degli elementi costituenti l`edificio unitamente al rendimento energetico globale medio stagionale. Nel decreto e` anche evidenziato che, se si rispettano i limiti di trasmittanza termica e si garantisce un rendimento medio stagionale dell`impianto termico, il calcolo dettagliato del fabbisogno puo` essere omesso, attribuendo all`edificio, o porzione interessata, in termini di fabbisogno di energia primaria, il valore massimo ammesso dalla norma. A tale proposito, la Circolare, a conferma dell`interpretazione gia` fornita dall`Ance (news n. 170 del 16/1/2006), chiarisce che la verifica del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale non deve essere accompagnata dalle verifiche della trasmittanza termica previste ai commi 6, 7 e 8 dell`Allegato I, che rappresentano, per tutte le categorie di edifici, una opzione alternativa da applicare in specifici casi di limitata entita`. La Circolare inoltre precisa, come evidenziato dai risultati della ricerca effettuata dall`Ance (vedere news n. 1844 del 14/4/2006 e n. 1777 dell`11/4/2006), che la determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1, punto 1, dell`allegato C, e` la scelta progettuale ottimale. E` comunque lasciata al progettista ampia liberta` di scelta, tra tutte le possibili soluzioni realizzative, per il raggiungimento delle prestazioni energetiche minime da raggiungere. Un altro fondamentale chiarimento, fornito dalla circolare, riguarda l`applicazione della norma agli edifici adibiti ad attivita` industriali, artigianali ed assimilabili, precisando che tali edifici sono esentati dall`obbligo di rispetto dei limiti delle trasmittanze termiche in caso di intervento parziale. E` inoltre previsto che per tale tipologia di edifici venga adottato il metodo del fabbisogno annuo di energia primaria e, in alternativa a questo, possa essere applicato volontariamente il metodo delle trasmittanze termiche. Per cio` che riguarda la certificazione energetica degli edifici e` prevista una graduale applicazione: obbligatoria per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni complete di edifici di notevole dimensione, e volontaria in tutti gli altri casi. Il decreto infatti intende promuovere una certificazione energetica su base volontaria, da realizzare attraverso metodi semplificati a basso costo che saranno definiti nelle Linee guida nazionali in corso di predisposizione. Finche` non verranno emanati i suddetti provvedimenti, inerenti la certificazione energetica degli edifici, la norma per tale aspetto non sara` pienamente applicabile ed esecutiva, in quanto non compiutamente definita dal decreto legislativo 192/05 ne` da altra legislazione vigente. Tuttavia nel momento in cui le regioni e le province autonome adotteranno delle proprie norme attuative su tale tematica, per la clausola di cedevolezza si applichera` quanto da esse previsto. Per quanto concerne gli altri aspetti e` opportuno evidenziare come, nel caso di ristrutturazioni totali su edifici esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, o ristrutturazioni parziali e manutenzione straordinaria dell`involucro edilizio, l`applicazione del decreto sia facoltativa. Pertanto si deve porre attenzione anche al risparmio energetico, che si puo` conseguire rispettando degli specifici parametri ricadenti nel metodo delle trasmittanze termiche. Considerando inoltre che lo spirito della norma e` quello di imporre una corretta progettazione e realizzazione delle nuove opere, senza tuttavia aggravare gli operatori ed i cittadini, costringendoli a rimettere mano a cose gia` completate o in corso di completamento, e che per edifici di nuova costruzione si intende un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita`, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (8 ottobre 2005), una sostanziale variante in corso d`opera puo` essere considerata una ristrutturazione, totale o parziale, o un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio esistente. In tal caso la relazione tecnica dovra` essere coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato.