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> TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZACertificato energetico, a rischio l’entrata in vigore26/09/2006 - Risparmio energetico. L`obbligo scatta l`8 ottobre ma non ci sono i Dpr attuativi
Certificazione senza forza se mancano i decreti
L`adempimento riguarda ristrutturazioni e nuovi edifici
Fra pochi giorni, l`8 ottobre 2006, potrebbe scattare l`obbligo di certificazione energetica per gli edifici nuovi o ristrutturati. Ma mancano i decreti attuativi che consentano di effettuare i necessari calcoli.
I nuovi adempimenti sono previsti dal Dlgs 192/2005, attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia. In particolare, gli articoli 7, comma primo, e 15 comma quinto, del Dlgs 192/2005 sanzionano amministrativamente (da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro) il proprietario, l`amministratore del condominio e il terzo responsabile dell`impianto termico che omettano di mantenere in esercizio gli impianti e di effettuare sui medesimi le operazioni di controllo e di manutenzione in accordo alle prescrizioni della normativa vigente.
Anche se con gradazioni e modalita` diverse, la certificazione dei consumi di energia riguardera` tanto i nuovi immobili, cioe` quelli il cui permesso di costruire sia stato chiesto dopo l`8 ottobre 2005, che quelli in ristrutturazione. La certificazione energetica diventa obbligatoria a partire da un anno dall`entrata in vigore del decreto, quindi dall`8 ottobre 2006, e dovra` contenere i dati relativi alla prestazione energetica dell`edificio, rimarra` valida per dieci anni e dovra` essere allegata agli atti di compravendita o messa a disposizione del locatario in caso di locazione.
Il problema e` che a oggi non sono ancora stati emanati i Dpr attuativi con le modalita` di calcolo e i criteri generali di prestazione energetica necessari per la redazione del certificato energetico. Quindi, a meno di un vero sussulto di attivismo dello sviluppo economico, i Dpr non saranno pronti per l`8 ottobre.
L`articolo 6, comma terzo e quarto, del Dlgs 192/1995 prevede inoltre che:
- nel caso di compravendita dell`intero immobile o della singola unita` immobiliare l`attestato di certificazione energetica e` allegato all`atto di compravendita;
- nel caso di locazione deve essere messo a disposizione del conduttore o a esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario o conforme all`originale in suo possesso.
Ma non basta: l`articolo 15 commi sette, otto e nove del decreto 192/2005 prevede le seguenti conseguenze giuridiche:
- la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro nei confronti del costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all`immobile, l`originale della certificazione energetica;
- la nullita` dei contratti di vendita o di locazione non accompagnati dalla certificazione energetica.
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