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> TECNOLOGIA QUALITA' E SICUREZZAPronto Soccorso - Le risposte del Ministero della Salute ai quesiti dell`ANCE16/05/2005 - 07/07/2004 36
Con l`approssimarsi della data di entrata in vigore del decreto 15 luglio 2003, n.388 che, come e` noto, e` fissata per il 3 agosto p.v., l`ANCE e Confindustria hanno rivolto al Ministero della Salute una prima serie di quesiti volti a chiarire la portata, la decorrenza e le modalita` attuative del citato decreto n.388/03.
Le risposte ministeriali hanno affrontato i seguenti argomenti:
- Comunicazione alla ASL competente per aziende appartenenti al Gruppo A (imprese di costruzioni con piu` di cinque lavoratori);
- Tenuta in cantiere del pacchetto di medicazione;
- Ripetizione della formazione per cio` che attiene alla capacita` di intervento pratico.
1) Comunicazione alla ASL competente per aziende appartenenti al Gruppo A
Come e` noto (vedi art.1, decreto 388/03), le aziende esercenti lavori in sotterraneo e le aziende o unita` produttive con piu` di cinque lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita` permanente superiore a quattro (tra cui rientrano le imprese di costruzione), sono tenute a comunicare la loro appartenenza al Gruppo A ``all`Azienda Unita` Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l`attivita` lavorativa``.
Con nota DG PREV - 14254/P/F.1. a.a. del 15 giugno 2004 il Ministero della Salute specifica che:
``la comunicazione prevista al comma 2 dell`articolo 1 del D.M. in oggetto deve essere effettuata nei casi previsti per cantieri di lavoro identificabili come azienda o unita` produttiva, e non in caso di lavori edili privi degli elementi necessari per rientrare nella definizione di unita` produttiva (``Struttura per la produzione di beni o servizi, dotata di autonomia tecnico-funzionale e finanziaria``).
In caso di aziende che abbiano piu` unita` produttive nell`ambito di competenza di una specifica ASL, si ritiene sufficiente un`unica comunicazione ricomprendente tutte le stesse; per unita` produttive ubicate in ambito di competenza di piu` ASL si dovra` provvedere ad inoltrare la comunicazione a ciascuna ASL competente per territorio rispetto all`ubicazione dell`unita` produttiva, salvo diversa determinazione regionale.
2) Tenuta in cantiere del pacchetto di medicazione
Il primo comma dell`art.2 del decreto n.388/03, per le aziende o unita` produttive di gruppo A e di gruppo B, prevede, fra l`altro, la presenza della cassetta di pronto soccorso.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che nelle aziende o unita` produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita` in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita` produttiva, sia presente, fra l`altro, il pacchetto di medicazione.
A tal proposito, nella nota DGPREV-15677/P/F.1.a.a. del 30 giugno 2004, il Ministero della salute conferma che:
Per i cantieri, rientranti nella definizione di azienda o di unita` produttiva il presidio sanitario da assegnare risulta essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il contenuto di detta cassetta, fissato dall`allegato 1 del D.M. in oggetto, dovra` essere eventualmente integrato sulla base di rischi specifici, in applicazione di quanto prescritto dall`art.4.
Per altri cantieri (temporanei e/o mobili) non rientranti per caratteristiche strutturali/operative nella definizione di unita` produttiva, puo` risultare sufficiente un idoneo pacchetto di medicazione.
Si ricorda che la definizione di unita` produttiva e` contenuta nell`art.2 del D. Lgs. n.626/94: ``Unita` produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale``; tali caratteristiche molto raramente sono riscontrabili nei normali cantieri.
3) Ripetizione della formazione per cio` che attiene alla capacita` di intervento pratico
Come e` noto il comma 5 dell`art.3 del DM 388/03 prevede la ripetizione della formazione con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacita` di intervento pratico (4 ore).
A suo tempo il Ministero della Salute, sia pure in modo informale, fisso` al 3 agosto 2007 il termine ultimo per il corso di richiamo per coloro che avessero frequentato il corso di formazione per addetti al pronto soccorso prima dell`entrata in vigore delle norme.
Modificando tale impostazione, il Ministero della Salute, con nota DGPREV-13201/P/F. 1.a.a. del 4 giugno 2004, afferma che:
``premesso che tutti gli addetti al pronto soccorso devono possedere una formazione specifica, teorica e pratica, per l`attuazione delle misure di primo soccorso, fermo restando il riconoscimento della validita` dei corsi di pronto soccorso ultimati precedentemente, con l`entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003 sussiste l`obbligo, almeno per le capacita` di intervento pratico, della ripetizione della formazione precedentemente conseguita, la cui motivazione logica risulta essere quella di garantire una capacita` di intervento pratico adeguato, non assicurato da una formazione datata, ancorche` riconosciuta valida sul piano teorico.
Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, il termine di decorrenza triennale previsto deve essere riferito alla data dell`ultima formazione effettuata, per ottemperare all`obbligo di aggiornamento con l`entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003, anche per i corsi di formazione frequentati precedentemente all`entrata in vigore dello stesso.``
Ne consegue che, in caso di avvenuta formazione in data anteriore al triennio antecedente l`entrata in vigore del provvedimento, le aziende interessate dovranno, alla data del 4 agosto 2004, aver provveduto all`aggiornamento formativo, nei confronti dei propri addetti, almeno per quanto attiene alla capacita` di intervento pratico.
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