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Competitivita`: convertito il Decreto Legge

21/05/2005 - E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 (Supplemento Ordinario n. 91) la Legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 35/2005 per il rilancio della competitivita` nazionale. Il Decreto Legge, insieme ad un disegno di legge attualmente all`esame della Camera dei Deputati in prima lettura, fa parte del ``Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale`` varato dal Governo e contenente misure per conferire nuovo slancio e maggiore competitivita` al Paese. Il Capo II del Decreto Legge contiene disposizioni per la semplificazione dell`attivita` amministrativa che, a breve distanza dalla Legge 15/2005, modificano nuovamente la Legge 241/1990. In particolare, durante l`iter di conversione, accanto alla revisione della disciplina generale della DIA - Dichiarazione di inizio attivita` (in precedenza si parlava di Denuncia di inizio attivita`), sono state inserite norme in materia di silenzio-assenso e conclusione del procedimento amministrativo. Nel complesso, quindi, viene rivisto l`intero sistema dell`attivita` amministrativa e della conclusione del procedimento. Da una prima lettura, comunque, le norme non sembrano avere riflessi sul settore edilizio, dove continua ad applicarsi la disciplina speciale della DIA contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) e nelle normative regionali ad esso conformi. Il nuovo art. 19 della L. 241/1990, facendo salve le altre norme vigenti in tema di DIA, stabilisce ora che tutti gli atti di autorizzazione (comprese le domande per l`iscrizione in albi e ruoli richieste per svolgere attivita` imprenditoriali, commerciali o artigianali) e il cui rilascio dipenda esclusivamente dall`accertamento dei requisiti di legge (cd. atti vincolati), sono sostituiti da una dichiarazione del soggetto interessato di inizio dell`attivita` all`amministrazione competente. Non possono comunque essere sostituiti dalla dichiarazione dell`interessato gli atti rilasciati da pubbliche amministrazioni che operano, tra l`altro, nei settori dell`ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico, della tutela della salute e della incolumita`, della giustizia, della pubblica sicurezza. L`attivita` imprenditoriale potra` essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, durante i quali l`amministrazione competente e` chiamata ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge. In caso di esito negativo, la P.A. inibisce l`attivita` con un provvedimento motivato. La nuova DIA ricalca quindi nella sostanza la procedura dell`art. 23 del Testo Unico edilizia con l`unica differenza dell`obbligo dell`interessato di dare comunicazione all`amministrazione competente dell`inizio dell`attivita`. E` fatto inoltre espressamente salvo il potere della P.A. di intervenire successivamente all`avvio dell`attivita` in via di autotutela, annullando la DIA. Accanto alla possibilita` di sostituire i provvedimenti ``vincolati`` della p.a. con una dia, il nuovo art. 20 della L. 241/1990 prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, se la p.a. interpellata non si pronuncia nel termine di legge, l`eventuale silenzio equivale ad assenso. In precedenza, il silenzio-assenso era limitato ai soli casi espressamente previsti dalla legge, mentre ora viene generalizzato, fatti salvi i procedimenti relativi a settori quali l`ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela della salute e della pubblica incolumita`, della giustizia, della pubblica sicurezza. Si tratta peraltro di una norma che, almeno ad una prima lettura, appare di non semplice interpretazione e comprensione, soprattutto in relazione al rapporto con la nuova dia ed ai rispettivi ambiti di applicazione. Quanto alla conclusione del procedimento, il nuovo art. 2 della L. 241/1990 mantiene fermo l`obbligo della p.a. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ma porta a 90 giorni (in precedenza 30) il termine applicabile in assenza di termini differenti stabiliti dalla p.a. per i singoli procedimenti