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Elettrosmog: validi solo i valori fissati dallo Stato

10/06/2005 - Con la sentenza della sez. II, 21 aprile 2005, n. 1735 il TAR Veneto e` nuovamente intervenuto sul problema dei rapporti fra normativa statale e regionale in materia di tutela dall`inquinamento elettromagnetico, chiarendo diversi aspetti. E` stato infatti stabilito che, con l`entrata in vigore dei nuovi limiti di esposizione e valori di attenzione dettati dal DPCM 8 luglio 2003 in attuazione della Legge quadro nazionale 36/2001, le leggi regionali - come quella del Veneto (L.R. 27/1993) - che prevedono valori diversi da quelli statali devono ritenersi superate ed implicitamente abrogate. Il TAR Veneto ha cosi` applicato quanto gia` sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 307/2003, in base alla quale i nuovi valori statali, poiche` rappresentano il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l`impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti e reti necessari al paese e rispondenti a rilevanti interessi nazionali come quelli che fanno capo alla distribuzione di energia ed allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazioni, non sono derogabili dalle regioni nemmeno in senso piu` restrittivo. In applicazione di questo principio il TAR ha annullato un provvedimento di diniego di permesso di costruire motivato a suo tempo dal fatto che l`area per la quale era stato chiesto il rilascio del titolo edilizio risultava compresa nella fascia di rispetto di inedificabilita` assoluta dall`elettrodotto, stabilita dalla L.R. Veneto 27/1993. Poiche` i valori delle emissioni elettromagnetiche nell`area, peraltro accertati dalla stessa ARPAV, risultavano comunque entro i limiti stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003, il provvedimento comunale di diniego e` stato dichiarato illegittimo.