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> URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTEPubblicata la Legge Comunitaria 200416/05/2005 - 29/04/2005
E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 (Supplemento Ordinario n. 76) la Legge 18 aprile 2005, n. 62 ``Legge Comunitaria 2004``, con la quale, come ogni anno, vengono recepite una serie di direttive comunitarie.
Il provvedimento contiene una delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa uno o piu` decreti legislativi per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B (queste ultime necessitano del preventivo parere del Parlamento), fra cui vi sono elencate le Direttive:
- 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull`ambiente (VAS)
- 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto merci e passeggeri
- 2003/105/CE che modifica la Direttiva 96/82/CE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti in impianti industriali nei quali vengono impiegate determinate sostanze pericolose (cd. Seveso II)
- 2003/35/CE volta a prevedere la partecipazione del pubblico nell`elaborazione di piani e programmi relativi all`ambiente (ad esempio, piani di gestione dei rifiuti) e modificare le Direttive sulla VIA e sull`IPPC relativamente alla partecipazione del pubblico e all`accesso alla giustizia
- 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione dei danni all`ambiente.
Vi sono poi disposizioni in esecuzione di sentenze della Corte di giustizia europea e di decisioni della Commissione europea, mentre all`art. 26 vengono convertiti in Euro gli importi della tassa regionale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (introdotta dall`art. 3, commi 24 e seguenti, L. 549/1995).
Per assicurare il rispetto delle competenze legislative regionali, si stabilisce espressamente che i decreti legislativi statali che intervengono in materie attribuite alle regioni, hanno natura sostitutiva. Essi, infatti, si applicheranno solo alle regioni che non abbiamo, entro la scadenza prevista, dato attuazione agli atti comunitari e cesseranno di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti regionali di attuazione.
Valutazione ambientale strategica (VAS)
Per quanto riguarda la VAS si richiamano innanzitutto alcuni contenuti della direttiva comunitaria 2001/42 che ne descrivono finalita` e ambito di applicazione.
La VAS e` un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di determinati piani e programmi, preparati e/o adottati da un`autorita` competente (nazionale, regionale o locale) e destinati a fornire il quadro di riferimento delle attivita` di progettazione.
L`ambito di applicazione coinvolge diversi settori: agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
Rispetto alla procedura di VIA, che e` finalizzata a valutare gli effetti ambientali di singoli progetti, la VAS consiste in una determinazione preventiva degli effetti complessivi derivanti dalla realizzazione di programmi o piani che assumono orizzonti temporali di medio o lungo termine.
All`art. 19 la Comunitaria indica i principi e i criteri direttivi che dovranno formare oggetto di regolamentazione da parte del decreto legislativo e che in larga parte sono ripresi dai contenuti della direttiva 2001/42.
In particolare il decreto di recepimento dovra` fare in modo che si sia garantita la complementarita` con altri strumenti di valutazione di impatto ambientale che potrebbero riguardare il medesimo piano o programma; allo stesso modo bisognera` prevedere forme di coordinamento con strumenti di pianificazione urbanistica esistenti. Per quanto concerne invece l`aspetto procedurale dovranno essere assicurate forme di consultazione e partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati; infine, il procedimento dovra` essere scandito da fasi temporali definite e adeguate.
Valutazione d`impatto ambientale (VIA)
Allo scopo di dare pieno recepimento alla Direttiva 85/337/CEE sulla VIA, viene espressamente prevista la possibilita` per i soggetti pubblici e privati che intendono realizzare opere sottoposte alla valutazione d`impatto ambientale statale (DPCM 377/1988), di attivare la cd. procedura di scoping, vale a dire di chiedere al Ministero dell`ambiente un parere in merito alla completezza e alla natura delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale del progetto definitivo dell`intervento che dovra` essere sottoposto alla valutazione della Commissione VIA (art. 30).
L`art. 24, commi 11 e 12, contiene inoltre due modifiche alla procedura di VIA semplificata prevista dal D.Lgs. 190/2002 per le grandi opere strategiche della Legge obiettivo 443/2001, che si svolge sul progetto preliminare dell`opera e non su quello definitivo come avviene per la VIA ordinaria.
In particolare, si specifica che il ``provvedimento a costruire`` non puo` essere rilasciato se non si e` concluso il procedimento di VIA (art. 17, comma 2, D.Lgs. 190/2002).
Nel caso in cui poi il progetto definitivo risulti sensibilmente diverso da quello preliminare su cui e` stata effettuata la VIA, il Ministro dell`ambiente deve disporre l`aggiornamento dello studio di impatto ambientale solo se ritenga, previa valutazione della Commissione speciale VIA, che le varianti abbiano un significativo impatto sull`ambiente (art. 20, comma 5, D.Lgs. 190/2002).
Si ricorda infine che la Legge 308/2004 contenente la delega al Governo per il riordino della legislazione ambientale gia` prevede il pieno recepimento delle Direttive sulla VAS, sulla VIA e sul danno ambientale (vedi Circolare ANCE n. 60 del 09/12/2004).
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