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> URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTEVincolo paesistico e lavori nel sottosuolo16/05/2005 - 05/04/2005
Il TAR Puglia, Lecce, sez. I, con l`ordinanza 9 marzo 2005, n. 230 ha stabilito un principio innovativo in tema di lavori in zone soggette a vincolo paesaggistico.
Respingendo una domanda cautelare di sospensione dell`esecuzione di opere sotterranee (nella specie ampliamento di impianto fognario a servizio di insediamenti abitativi esistenti), il giudice amministrativo ha sottolineato che tali opere in considerazione della loro collocazione nel sottosuolo non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell`art. 151 del D.Lgs. 490/1999 (ed ora ai sensi dell`art. 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) poiche` non sono idonee ad incidere sui valori del sito che il vincolo intende tutelare.
Altro fattore determinante per il TAR ai fini dell`esclusione dei lavori dalla autorizzazione e` l`entita` del manufatto che si va a realizzare.
In ogni caso, occorre sottolineare che l`art. 149 del Codice dei beni culturali esclude dall`obbligo dell`acquisizione preventiva del provvedimento autorizzatorio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l`aspetto esteriore degli edifici.
Da cio` e` possibile pertanto argomentare che ogniqualvolta l`intervento per la sua entita` e per la collocazione (sotterranea, ma anche interna al manufatto esistente) non incide e conseguentemente non pregiudica il valore paesistico ed ambientale che il vincolo intende tutelare, non occorre chiedere alla regione (o piu` spesso al comune delegato) il rilascio del relativo nulla osta
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