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Sanatoria ambientale: le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria

16/05/2005 - 04/04/2005 E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005 il Decreto del Ministro dell`economia 17 marzo 2005 con cui vengono indicate le modalita` di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dalla L. 308/2004 (Delega ambientale) per sanare le opere compiute in aree vincolate entro il 30 settembre 2004 senza l`autorizzazione paesistica o in difformita` da essa (cd. sanatoria ambientale straordinaria, il cui termine per la presentazione delle domande e` scaduto il 31 gennaio scorso). L`art. 1, comma 37 della L. 308/2004 ha infatti, stabilito che l`estinzione del reato si produce qualora l`autorita` amministrativa preposta alla tutela del vincolo (Regione o Comune delegato) accerti la compatibilita` paesaggistica dell`opera e in particolare a condizione che: - le opere abusive rientrino nelle tipologie di interventi previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o altrimenti siano comunque giudicate compatibili con il contesto paesaggistico; - siano stati utilizzati materiali previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o altrimenti siano comunque giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; - il trasgressore abbia pagato la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall`art. 167 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) maggiorata da un terzo alla meta` ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva che varia da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 50.000. Il Ministero dell`economia e` intervenuto proprio in relazione a quest`ultima sanzione, stabilendo che deve essere fatto un versamento unitario ai sensi dell`art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F 24), esclusa in ogni caso la compensazione con altre entrate. Successivamente, l`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 36/E del 23 marzo 2005, ha specificato che il codice tributo e` ``3911`` denominato ``sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall`art. 1, comma 37, lettera b), numero 2 della Legge 15 dicembre 2004, n. 308``. Peraltro, occorre sottolineare che la sanzione pecuniaria aggiuntiva e` determinata dall`autorita` competente una volta svolta l`istruttoria e accertata la compatibilita` paesistica dell`intervento e che la L. 308/2004 non fissa termini ne` per la durata del procedimento ne` per il versamento delle somme. Le sanzioni, riscosse dal Ministero dell`economia, saranno riassegnate al Ministero dei beni culturali che dovra` utilizzarle per eseguire demolizioni di opere abusive, interventi di recupero ambientale e di riqualificazione di immobili e aree degradate (art. 1, comma 38, L. 308/2004).