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> URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTETrasporto di rifiuti da recuperare17/07/2006 - Ance
11/07/2006 n.3110
Il Comitato Nazionale dell`Albo gestori ambientali (ex Albo gestori rifiuti) ha diramato la Circolare 750/ALBO/PRES del 26 giugno 2006 per chiarire alcuni aspetti legati all`impatto sull`attivita` di raccolta e trasporto di rifiuti del D.M. 5 aprile 2006, n. 186 di modifica del D.M. 5 febbraio 1998 (procedure semplificate di recupero di talune tipologie di rifiuti non pericolosi - vedi Circolare ANCE n. 51 del 13/06/2006).
In particolare, il Comitato Nazionale dell`Albo ha specificato che:
- le imprese iscritte nella categoria 2 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell`art. 33 del D.Lgs. 22/1997 e avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo) per tipologie di rifiuti che sono state oggetto di sostituzioni dei codici CER da parte del D.M. 186/2006, possono trasportare, fino alla scadenza dell`iscrizione, i rifiuti identificati dai nuovi codici introdotti all`interno della relativa tipologia, senza che sia necessario alcun provvedimento espresso dell`Albo;
- i codici CER indicati nel provvedimento d`iscrizione verranno aggiornati in sede di revisione dell`iscrizione effettuata ai sensi dell`art. 19 del D.M. 406/1998 (rinnovo della comunicazione d`inizio attivita` ogni due anni);
- le imprese iscritte alla categoria 2 per la tipologia 7.31 (terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli) potranno quindi trasportare i rifiuti della nuova tipologia 7.31 bis (terre e rocce da scavo, codice 17 05 04). In precedenza, infatti, i materiali da scavo erano ricompresi nella stessa tipologia 7.31, ma essendo stata istituita con il D.M. 186/2006 una tipologia apposita, le imprese iscritte alla categoria 2 per la tipologia 7.31 prima dell`entrata in vigore del D.M. 186/2006 (3 giugno 2006) potranno continuare a trasportare anche terre e rocce derivanti da attivita` di scavo fino alla revisione dell`iscrizione.
Questi aspetti sono esaminati alla lettera b) della Circolare che affronta il problema dell`efficacia delle iscrizioni alla categoria 2 dell`Albo, poiche` con il D.M. 186/2006, oltre all`individuazione delle quantita` massime annue di rifiuti recuperabili, sono state apportate variazioni di codici CER all`interno di alcune tipologie di rifiuti recuperabili elencati nell`Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 (ad esempio, al punto 7.11: pietrisco tolto d`opera, i codici 17 01 07 e 17 05 04 sono stati sostituiti dal codice 17 05 08).
Tali variazioni si sono rese necessarie in quanto alcuni codici di rifiuti presenti nel D.M. 5 febbraio 1998 risultavano errati o non correttamente trasposti dalla Direttiva del Ministro dell`ambiente 9 maggio 2002 che ha recepito le modifiche apportate al Catalogo europeo dei rifiuti (CER) dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE (vedi ora l`Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).
Si ricorda infine che - in simmetria con la previsione di una procedura autorizzatoria semplificata per lo svolgimento dell`attivita` di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 (ora articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006) - l`art. 13, comma 1, lettera b) del D.M. 406/1998 prevede una iscrizione semplificata all`Albo (comunicazione di inizio attivita` senza prestazione di garanzie finanziarie) per quelle imprese che effettuano attivita` di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati dal D.M. 5 febbraio 1998 ed effettivamente avviati al recupero.
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